Gianluca Piccirilli

Master in scienza osteopatica e massofisioterapia

Prima di procedere nel percorso come futuro osteopata mi sono iscritto alla scuola Enrico Fermi di Perugia per conseguire il titolo di massofisioterapista, in modo da poter aver un’ampia gamma di possibilità di trattamento verso i pazienti presi in carico e soprattutto la possibilità di entrare nel campo della riabilitazione ortopedica. La formazione è iniziata nel 2001 e terminata nel 2003, come da disposizioni di legge. Ho potuto professare la formazione appresa per pochi anni (fino al 2011 compreso) in quanto, in seguito ad una illegittima statale, la categoria ha subito una scissione irragionevole che ha portato, per chi ha seguito le regole, a non poter più rilasciare ricevute sanitarie detraibili e di conseguenza l’abbandono della professione temporaneamente fino a quando si arriva ai giorni nostri, Gennaio 2020, che si torna al regime sanitario con i diritti e doveri che ci spettano come categoria. Di seguito il mansionario del massofisioterapista e leggi.

AD OGGI RISULTO ISCRITTO C/O:

…passo a passo per trovarmi…

Ordine TSRM e PSTRP di Milano – Ordine TSRM e PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza Brianza Sondrio (milanotsrm.org)

Clicca “Ricerca iscritti” e scrivi il mio Nome e cognome ed infine

Clicca sul mio nome.

IL MANSIONARIO DEL MASSOFISIOTERAPISTA

Legge n.° 403 del 19/05/01971 art.1 – pubblicato in G.U. 30/06/1971 n.° 162.

“La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai diplomati di una scuola statale o autorizzata con Decreto del Ministero della Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono erogate da diplomati in massofisioterapia, sia in professione libera o dipendente.”

Decreto Ministeriale del 7/09/1976 – pubblicato in G.U. 23/02/1978 n.° 54 pag. 7.

“Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione.”

FONTE: “massofisioterapista.org”

Il Massofisioterapista non è autonomo, riguardo all’erogare massaggio-terapeutico e fisioterapia, perché è vincolato dalla prescrizione del medico. Quando il paziente si presenta con la prescrizione medica, il massofisioterapista svolge la sua professione in totale autonomia. Il massofisioterapista opera autonomamente su tutti i trattamenti che non rientrano come prestazioni sanitarie. Il massofisioterapista è una professione sanitaria. Nella concretezza dei fatti, la legge 145 del 2018 art. 1 comma 537 riportata qui sotto,

Legge 145 del 2018 art. 1 comma 537:

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonchè di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure  per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle  professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purchè si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»

ha posto i possessori del titolo di massofisioterapista (a patto che abbiano esercitato tale professione per un minimo di 36 mesi prima dell’entrata in vigore della stessa e negli ultimi 10 anni anche non continuativi) ad esaurimento abrogando l’articolo uno della legge 403/71 e decretando l’impossibilità delle regioni a formare professionisti sanitari (legge 145 del 2018 art. 1 comma 541).

La legge 145 del 2018 ha introdotto l’articolo 4 bis alla legge 42 del 1992 azzerando l’ingiusta distinzione tra massofisioterapisti pre 1999 e post 1999.

OGGI ESISTE UN SOLO MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA LEGGE 403/71 e D.M. 09 08 2019 del Ministero Della Salute, istituito appunto ai sensi dell’articolo 4 bis della legge 42 del 1992.

Possiamo asserire che il massofisioterapista interviene sulle patologie, svolgendo le dovute terapie prescritte dal medico in completa autonomia.

FONTE: “09/08/2019 DECRETO del Ministero della Salute

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)”

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l’istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purchè si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il comma 538, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il comma 540, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui si  provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del  titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal citato comma 538, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta: Art. 1

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

  1. Ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:

a), b), c), d), e), f), g), h),

  1. i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;

j), k), l), m), n), o), p), q).

  1. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:

a), b),

  1. c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
  2. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
  3. dal possesso di partita I.V.A. fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
  4. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;

III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata;

  1. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.
  2. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c).

……………………………………….

  1. L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.
  2. Una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.